Scudo-ter e monitoraggio fiscale: ultima diligenza? (prima parte)

Anche se il tema della tassazione, del fisco e di tutto ciò che vi consegue non sono esattamente la mia area di specializzazione, è evidente tuttavia come siano un argomento di importanza cruciale per la propria gestione finanziaria personale e per avere benessere e tranquillità.

Ebbene, proprio in questo ambito, ricevo e pubblico volentieri un contributo offerto dal Dr. Gabriele Righetti, Dottore Commercialista e già mio allievo nei corsi [workshop_what what=”490″ color=”navy”], [workshop_what what=”488″ color=”navy”] e [workshop_what what=”494″ color=”navy”].

Il Dr. Righetti ci parla di un argomento molto attuale, ossia lo Scudo Fiscale e di come questo possa interessare chi detiene conti correnti in paesi esteri (ad esempio negli Stati Uniti), magari aperti legittimamente alla luce del sole per gestire un’attività di trading in azioni, ETF, opzioni, forex od altri strumenti finanziari ma eventualmente non ancora dichiarati al fisco in ottemperanza alle norme del cosiddetto “monitoraggio” fiscale.

Grazie mille Gabriele per il generoso e dettagliatissimo contributo che sarà sicuramente molto gradito dai lettori del blog (invito tutti a lasciare un commento sotto il post o magari anche solo due righe se avete apprezzato). L’articolo è stato diviso in due parti vista la sua lunghezza. Chi volesse consultare il Dr. Gabriele Righetti per una consulenza specifica può contattarlo attraverso il suo indirizzo e-mail pubblicato in calce all’articolo. Buona lettura, Roberto

SCUDO-TER E MONITORAGGIO FISCALE

di Gabriele Righetti, Dottore Commercialista

Il cosiddetto “Scudo fiscale ter” (il terzo dopo quelli del 2003 e 2004) consente di procedere al rimpatrio od alla regolarizzazione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero in violazione delle norme sul “monitoraggio fiscale”.

Il “monitoraggio fiscale”
La riforma valutaria del 1988 ha abolito il reato di esportazione di valuta (qualcuno si ricorda le notizie di eclatanti arresti per esportazione di lire italiane in Svizzera?) e consentito di allocare all’estero i propri capitali.
Successivamente, con Decreto Legge 28.6.1990 n. 167 convertito nella Legge 4.8.1990 n. 227, alla facoltà di “esportazione di capitali” è stato disposto un sistema di controlli:

–  delle transazioni finanziarie da e verso l’estero, nonché
degli investimenti e delle attività finanziarie detenute all’estero attraverso cui si possono conseguire redditi di fonte estera imponibili in Italia, effettuati da quei soggetti, residenti nel territorio dello Stato, che si potrebbero altrimenti sottrarre alla possibilità di indagine da parte del Fisco.

Il sistema di controlli in argomento si concretizza nell’obbligo di compilazione di un apposito modulo, denominato RW”, della dichiarazione dei redditi: nulla da pagare, ma solo da segnalare.

Obbligatorietà del monitoraggio fiscale
L’obbligo di “monitoraggio fiscale”, e quindi di compilazione del modulo RW, sussiste in caso di:
• trasferimenti da o verso l’estero di denaro o titoli senza l’intervento di banche o altri intermediari italiani per un totale, nel corso dell’anno, superiore a 10.000,00 euro -sezione I del modulo RW- [ Si tratta delle cosiddette “operazioni correnti” da indicare nella sezione I del modulo RW. In questa sezione devono essere indicati solo i trasferimenti da e verso l’estero e non anche quelli che avvengono estero su estero; si deve trattare di trasferimenti per cause diverse dagli investimenti esteri e dalle attività estere di natura finanziaria (art. 2 del DL 167/90). Un esempio è quello della provenienza estera di denaro a seguito della vendita di quote di partecipazioni da parte di una persona fisica residente in Italia a un compratore estero, senza l’operato di intermediari residenti],
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 5 al 25% degli importi non segnalati e la “confisca per equivalente” (vengono aggrediti i beni del contribuente per un valore corrispondente alla sanzione irrogata, strumento tipico sanzionatorio di reati gravi, quali quelli di stampo mafioso);
detenzione alla data del 31 dicembre, per un ammontare complessivo superiore a 10.000,00 euro, di investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria (attraverso cui possono essere conseguiti redditi di fonte estera imponibili in Italia); si tratta, quindi, di indicare la consistenza di tali investimenti e attività al 31 dicembre anche se nell’anno non si sono avute movimentazioni (sezione II del modulo RW),
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 1/7/2009 sono state raddoppiate le sanzioni, dal 10 al 50% degli importi non segnalati e la “confisca per equivalente” (vengono aggrediti i beni del contribuente per un valore corrispondente alla sanzione irrogata);
trasferimenti da, verso e sull’estero relativi agli investimenti ed alle attività della predetta sezione II del modulo RW che, nel corso dell’anno, cumulativamente considerati, abbiano superato i 10.000,00 euro, -sezione III del modulo RW- [Indipendentemente dalla circostanza che, al termine del periodo d’imposta, il soggetto che abbia effettuato il trasferimento detenga ancora investimenti o attività della specie, in quanto a tale data è intervenuto, rispettivamente, il disinvestimento o l’estinzione dei rapporti finanziari],
sanzione prevista in caso di inadempimento: dal 1/7/2009 sono state raddoppiate le sanzioni, dal 10 al 50% degli importi non segnalati; in questo caso non è prevista alcuna “confisca per equivalente”.
Per la detenzione di investimenti e di attività finanziarie all’estero (sezione II) nonché per i relativi trasferimenti (sezione III), il monitoraggio fiscale” è obbligatorio in ogni caso, indipendentemente dall’origine delle attività finanziarie e degli investimenti detenuti all’estero (originati, per esempio, da donazioni o successioni) e dalla circostanza che il trasferimento dei fondi sia stato effettuato
– tramite una banca italiana o straniera od
– in forma diretta (tramite il “trasporto al seguito”).

Attività finanziarie
Le attività di natura finanziaria devono essere sempre indicate nel modulo RW, in quanto produttive in ogni caso di redditi di fonte estera imponibili in Italia.

A titolo esemplificativo, sono oggetto di segnalazione nel quadro RW le seguenti attività finanziarie:
• attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti quali, ad esempio, le azioni di soggetti esteri, le obbligazioni estere e i titoli similari, i titoli non rappresentativi di merce e i certificati di massa emessi da non residenti (comprese le quote di OICR esteri), le valute estere rivenienti da depositi e conti correnti, i titoli pubblici italiani emessi all’estero, depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero indipendentemente dalle modalità di costituzione (ad esempio, accrediti di stipendi, di pensione o di compensi);
• contratti di natura finanziaria stipulati con soggetti esteri, tra cui, ad esempio, finanziamenti, riporti, pronti contro termine e prestito titoli, nonché polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione (sempreché il contratto non sia concluso per il tramite di un intermediario finanziario italiano o le prestazioni non siano pagate attraverso un intermediario italiano);
• contratti derivati e altri rapporti finanziari se i relativi contratti sono conclusi al di fuori del territorio dello Stato, anche attraverso l’intervento di intermediari, in mercati regolamentati;
• metalli preziosi allo stato grezzo o monetato detenuti all’estero.

Le attività sopra elencate devono essere sempre indicate nel modulo RW, sezione II, per effetto della loro fruttuosità ope legis, qualunque sia la loro origine (ad esempio, acquisizione per effetto di donazione o successione).

Immobili situati all’estero e investimenti di natura non finanziaria
Tra gli investimenti all’estero da indicare nel modulo RW della prossima dichiarazione dei redditi rientrano tutti gli immobili situati all’estero oltre -come da sempre- gli oggetti preziosi, le opere d’arte e gli yacht nel periodo d’imposta in cui sono impiegati in attività produttive di redditi imponibili in Italia.

Gabriele Righetti, Dottore Commercialista, Revisore Ufficiale dei Conti grighetti@righettizannoni.it

(L’ARTICOLO CONTINUA e TERMINA NEL PROSSIMO POST)

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