Società per azioni con sede legale e direzione generale in Italia autorizzata a svolgere i servizi di investimento e i servizi accessori previsti dal Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria.

Ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma rivolti al pubblico, finalizzati alla vendita o sottoscrizione di prodotti finanziari (secondo l’articolo 1 del Testo Unico sull’Intermediazione Finanziaria).

La sospensione delle negoziazioni è un’interruzione non programmata del normale processo di contrattazione di uno strumento finanziario.

Persona fisica o giuridica che ha il compito di effettuare il prelievo fiscale sui redditi, sul patrimonio o sui proventi del soggetto percepiente per conto dell’Erario.

Con il termine sottoscrittore si individua un qualsiasi soggetto, sia persona fisica sia persona giuridica, che aderendo all’offerta di sottoscrizione di strumenti finanziari ne diventa titolare, contro il pagamento dello strumento oggetto di offerta.

Gli strumenti derivati sono così denominati in quanto il loro valore (e il loro prezzo) derivano dal valore di una determinata variabile detta sottostante. In funzione della natura del sottostante (o underlying) è possibile distinguere tra: derivati su azioni; derivati su indici; derivati su tassi di interesse; derivati su tassi di cambio (o su valute); […]

Il sovrapprezzo rappresenta la somma richiesta, in aggiunta al valore nominale, per la sottoscrizione di azioni di nuova emissione in sede di aumento del capitale sociale. Tale somma aggiuntiva confluisce in un’apposita riserva patrimoniale ed è parte del patrimonio netto della società.

Lo specialista (o specialist) è un intermediario che svolge funzioni di market making, impegnandosi a sostenere la liquidità di uno o più titoli azionari mediante l’esposizione continua di proposte di acquisto e di vendita a prezzi che non si scostino tra di loro di una percentuale (spread) superiore a quella stabilita da Borsa Italiana. I […]

Operazione mediante la quale una società o un ramo di essa vengono apportati presso ad altra società esistente o di nuova costituzione ricevendo come contropartita non denaro, ma azioni della società conferitaria.