Diritto al dividendo

Il diritto al dividendo spetta a ogni socio in proporzione alla quota posseduta (numero di azioni).
Il contenuto di tale diritto può differire in funzione della tipologia di azioni possedute (azioni ordinarie o azioni speciali).
Nel caso delle azioni ordinarie tale diritto viene a esistere solo a seguito dell’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea e della delibera di distribuzione degli utili, mentre per talune categorie di azioni speciali il diritto al dividendo esiste a prescindere dalla presenza di utili positivi e dalla volontà di distribuire o meno tali utili.

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